Ricorso ex articolo 127 della Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Siciliana (c.f. 80012000826),  in  persona  del
presidente pro tempore della Giunta provinciale, con sede  a  Palermo
in Piazza Indipendenza n.  21  presso  il  Palazzo  D'Orleans  e  con
domicilio  digitale  presso  i  seguenti  indirizzi  PEC  tratti  dal
registro  «IPA»:  segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it   e
presidente@certmail.regione.sicilia.it 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della  legge
regionale Sicilia 22 febbraio 2023, n. 2, pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 9  del  1°  marzo  2023  recante
«Legge di stabilita'  regionale  2023-2025»,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 20 aprile 2023. 
    Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione  Siciliana  n.  9  del  1°
marzo 2023 e' stata  pubblicata  la  legge  regionale  n.  2  del  22
febbraio 2023 recante: «Legge di stabilita' regionale 2023 - 2025». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene  che  la  legge,  cosi'  come
promulgata, ed in particolare: 
        l'articolo 9, «Modifiche  all'articolo  64  della  12  agosto
2014, n. 21»; 
        l'articolo 26, commi 78, 79 e 80,  «Disposizioni  finanziarie
varie»; 
        l'articolo 36, «Modifiche di norme in materia di  concessioni
demaniali marittime»; 
        l'articolo  38,  «Modifica  all'articolo   24   della   legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14 in materia di opere  realizzabili  nei
parchi»; 
        l'articolo 48, «Istituzione del Centro di restauro del  legno
bagnato»; 
        l'articolo  55,  «Modifica  all'articolo   36   della   legge
regionale 15 aprile 2021, n. 9»; 
        l'articolo 116, commi 1 e 4 nonche' gli articoli 1, comma 4 e
5; 5; 10; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 74; 76; 79; 81; 82;
84; 85; 92; 94, comma 3; 95; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107;  108;
109; 110; 111 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;  112;  113;  114;
115 e degli articoli 72; 73; 75, ivi menzionati; 
        l'articolo 116, commi 2, 3 e 5 nonche' gli articoli  64;  86;
87; 88; 26, comma 15; 65; 77; 78; 90; 91; 94, commi 1 e  2;  96;  97;
98; 99; 100; 11; 80; 83; 111, comma 2, ivi menzionati; 
    presentino dei vizi di illegittimita' costituzionale. 
    Tali  disposizioni  violano  norme  e   principi   costituzionali
direttamente applicabili  anche  alle  autonomie  speciali  eccedendo
dalle competenze attribuite  alla  Regione  Siciliana  dallo  Statuto
speciale di autonomia approvato con il regio decreto-legge 15  maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' per  via  della
mancanza di copertura finanziaria. 
    Pertanto, vengono impugnate con il presente ricorso  ex  articolo
127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo  9  legge  regionale
Sicilia n. 2/2023 per violazione degli articoli 97, quarto  comma,  e
117, secondo comma, lettera g) e lettera l),  della  Costituzione  in
relazione  alle  previsioni  di  cui  all'articolo  35  del   decreto
legislativo n. 165/2001 al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483 e al decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 2001,  n.  220  ed  all'articolo  19,  decreto  legislativo  n.
175/2016 (norme statali interposte) nonche'  per  contrasto  con  gli
articoli 14, lettere p) e q) e 17 dello Statuto speciale di autonomia
ex regio decreto-legge n. 455 del 15  maggio  1946,  conv.  in  legge
costituzionale n. 2/1948. 
    L'articolo 9 della legge regionale Sicilia  n.  2/2023  rubricato
«Modifiche all'articolo 64 della  12  agosto  2014,  n.  21»  prevede
testualmente che: 
        «1. All'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014,  n.
21 e successive  modificazioni,  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "4  bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4   trovano
applicazione anche nei confronti  degli  enti  pubblici  regionali  e
delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane». 
    Il richiamato comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale  del
12 agosto 2014, n. 21 prevede che (enfasi aggiunta): 
        «le societa' di cui al comma 1 dell'articolo 20  della  legge
regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e   successive   modifiche   ed
integrazioni  nonche'  l'IRFIS  FinSicilia  S.p.a.  e  gli  organismi
strumentali della Regione, con esclusione delle societa'  affidatarie
di servizi pubblici che operano in  regime  di  concessione  regolata
dalla normativa nazionale  per  sopperire  ai  propri  fabbisogni  di
personale, non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo
all'albo  del  personale  di  cui  al  comma 1   (1)   nel   rispetto
dell'analisi del fabbisogno e  della  sostenibilita'  finanziaria  in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge
regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e   successive   modifiche   ed
integrazioni nonche' in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
1, comma 10,  della  legge  regionale  29  dicembre  2008,  n.  25  e
successive modifiche e integrazioni e,  per  le  qualifiche  a  basso
contenuto professionale, dal bacino 'PIP Emergenza  Palermo'  di  cui
all'articolo  68  della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9  e
successive   modificazioni,   previo    accertamento    dell'avvenuto
inserimento  lavorativo  nel  Piano  di  inserimento professionale  a
seguito di procedura selettiva effettuata dai competenti servizi  per
l'impiego della regione. Fino all'assunzione dei soggetti di  cui  al
presente articolo da parte delle societa' a  partecipazione  pubblica
regionale continuano a trovare applicazione agli stessi le misure  di
sostegno al reddito assicurate dalla vigente  normativa  in  materia.
Dall'applicazione della presente norma non possono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle  attuali
previsioni della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14  e  successive
modificazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016,  n.
3 e' abrogato». 
    Preliminarmente, va ricordato che l'accesso ai ruoli del Servizio
sanitario  nazionale  avviene  nel  rispetto  di  apposite  procedure
concorsuali in conformita' alle disposizioni di cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  dicembre  1997,  n.  483  (recante
«Regolamento recante  la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del Servizio sanitario  nazionale»)  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  27  marzo  2001,  n.  220  («Regolamento
recante disciplina concorsuale del  personale  non  dirigenziale  del
Servizio sanitario nazionale»). 
    In generale, l'accesso a tali ruoli e' pur sempre governato dalla
regola del concorso pubblico -  meccanismo  imparziale  di  selezione
tecnica e neutrale dei piu' capaci sulla base del criterio del merito
- che costituisce la forma generale e ordinaria di  reclutamento  per
le pubbliche amministrazioni. Il concorso pubblico e' posto,  quindi,
a  presidio  delle  esigenze  di  imparzialita'   e   di   efficienza
dell'azione amministrativa. 
    L'articolo  97,  quarto  comma,   della   Costituzione   consente
eccezioni a tale regola, purche' queste siano disposte  con  legge  e
rispondano  a  «peculiari  e  straordinarie  esigenze  di   interesse
pubblico» (sentenza n. 81/2006 e n. 363/2006). 
    In caso contrario, infatti, la deroga costituirebbe un privilegio
a favore di categorie piu' o  meno  ampie  di  persone  (sentenza  n.
205/2006). 
    Perche' sia assicurata la generalita' della regola  del  concorso
pubblico  disposta  dall'articolo  97  Costituzione,   l'area   delle
eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso. 
    Con l'articolo 9 in esame  viene  introdotto  l'obbligo,  per  le
aziende sanitarie e  ospedaliere  siciliane,  di  procedere  a  nuove
assunzioni attingendo necessariamente dall'albo del personale di  cui
al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014,  n.
21, nonche', per le qualifiche a basso  contenuto  professionale,  al
bacino "PIP emergenza  Palermo",  in  tal  modo  eludendo  la  regola
generale del concorso quale criterio generale - e non  derogabile  se
non nei casi espressamente indicati  dalla  legge  -  di  accesso  ai
pubblici impieghi. La norma in  esame  si  pone,  per  l'effetto,  in
contrasto con l'articolo 97, quarto comma,  della  Costituzione,  dal
momento   che   non   presenta   alcun   riferimento   alle   ragioni
giustificatrici  che   legittimerebbero   la   deroga   alla   regola
dell'assunzione mediante pubblico concorso (2) . 
    Allo  stesso  modo,  non  sono  sufficientemente   delimitati   i
presupposti  per  l'esercizio  del   potere   di   assunzione,   ne',
l'assunzione  risulta  subordinata  all'accertamento  di   specifiche
necessita' funzionali dell'amministrazione, in rapporto a carenze  di
organico. 
    Non risulta, infine, sempre dal dettato della  norma,  che  siano
state in alcun modo previste  procedure  imparziali  e  obiettive  di
verifica e di valutazione dell'idoneita', in grado  di  garantire  la
selezione dei migliori. 
    Si aggiunge, poi, che la prevista obbligatorieta'  di  cui  sopra
per le predette strutture sanitarie, seppur  diretta  a  sopperire  i
«propri fabbisogni di personale»,  non  risulta  compatibile  con  le
disposizioni normative in materia di spesa di personale proprie degli
enti del Servizio sanitario nazionale che, come e' noto,  pongono  il
rispetto di specifici parametri definiti dall'articolo 11,  comma  1,
del decreto-legge n. 35 del  2019  (3)   nonche'  con  la  disciplina
recata dal decreto legislativo n. 165/2001 in materia di reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni. Si rammenta,  infatti,
che l'articolo 35 (rubricato «Reclutamento del personale») del citato
decreto legislativo prevede che il reclutamento del  personale  nelle
pubbliche amministrazioni avviene tramite procedure  selettive  volte
all'accertamento della professionalita' richiesta  nel  rispetto  del
principio costituzionale della obbligatorieta' del concorso  pubblico
per  l'accesso  all'impiego  presso  le   pubbliche   amministrazioni
(articolo 97 della Costituzione). 
    Si fa presente,  inoltre,  che  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica) solo le pubbliche  amministrazioni  titolari
di partecipazioni di controllo in societa': 
        «in  caso  di  reinternalizzazione  di  funzioni  o   servizi
esternalizzati, affidati alle societa' stesse,  procedono,  prima  di
poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'  di
personale gia' dipendenti a tempo  indeterminato  da  amministrazioni
pubbliche e transitate alle dipendenze della societa' interessata dal
processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle  procedure
di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto  legislativo  n.  165
del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica  e
contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo'  essere
disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni  organiche
dell'amministrazione  interessata  e   nell'ambito   delle   facolta'
assunzionali disponibili (...)». 
    Cio' detto, tenuto conto che le aziende sanitarie ed  ospedaliere
destinatarie dell'intervento regionale in parola non appaiono  essere
titolari «di partecipazioni di controllo» delle societa'  partecipate
di cui al citato articolo 64 della legge regionale n. 21 del 2014, la
norma regionale in esame deroga alle specifiche disposizioni  dettate
dalla normativa di settore sopra menzionata, nonche' alla  disciplina
recata dalla  richiamata  normativa  nazionale,  ponendosi  cosi'  in
contrasto con  l'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione  che  riserva  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal codice civile (contratti collettivi). 
    Va, inoltre, ricordato l'insegnamento della Corte  costituzionale
secondo cui la regolamentazione  dell'accesso  ai  pubblici  impieghi
mediante concorso e' riferibile all'ambito della competenza esclusiva
statale,  sancita  dall'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  g),
Costituzione (4)   e  che  le  eccezioni  alla  regola  generale  del
concorso pubblico debbono rispondere  a  «peculiari  e  straordinarie
esigenze di interesse pubblico» (5) . Come  di  recente  chiarito  da
codesta Corte proprio  nei  confronti  della  Regione  Siciliana  (6)
 «l'attrazione  della  disciplina  del  rapporto   di   lavoro   alle
dipendenze     delle     pubbliche     amministrazioni     nell'alveo
dell'ordinamento  civile   trova   fondamento   proprio   nella   sua
privatizzazione, in conseguenza della  quale  esso  "e'  retto  dalla
disciplina generale  dei  rapporti  di  lavoro  tra  privati  ed  e',
percio', soggetto alle regole che garantiscono l'uniformita' di  tale
tipo  di  rapporti"(ex  plurimis,  sentenza  n.  186  del  2016).  In
generale, la giurisprudenza costante di questa Corte  ha  piu'  volte
precisato il  confine  fra  cio'  che  e'  ascrivibile  alla  materia
dell'«ordinamento civile» e cio'  che,  invece,  e'  riferibile  alla
competenza legislativa residuale regionale, affermando  che  sono  da
ricondurre alla prima gli interventi legislativi che  dettano  misure
relative a rapporti lavorativi gia'  in  essere,  e  rientrano  nella
seconda i profili pubblicistico-organizzativi  dell'impiego  pubblico
regionale (ex multis, sentenze n. 195 del 2021, n. 194 e n.  126  del
2020 e n. 191 del 2017).  e  cio'  vale  anche  per  una  regione  ad
autonomia speciale, quale la Regione  Siciliana,  che  ha  competenza
esclusiva limitatamente a "ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
regionali", ossia a  profili  organizzativi  del  personale  e  degli
uffici.  Questa  Corte  ha,  infatti,  ripetutamente   affermato   la
riconducibilita' della  regolamentazione  del  rapporto  di  pubblico
impiego privatizzato ovvero contrattualizzato,  ivi  compreso  quello
relativo al personale delle regioni a statuto speciale, alla  materia
"ordinamento civile" di cui all'articolo 117, secondo comma,  lettera
l), Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 194 e n. 16 del  2020,  n.
81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211  del  2014,  n.
151 del 2010 e n. 189 del 2007)». 
    Si  aggiunge,  infine,  che  le  criticita'  sopra  rilevate  non
risultano superate dai chiarimenti forniti dalla Regione Siciliana  -
secondo cui l'articolo 9 in parola «disponendo  l'obbligatorieta'  da
parte degli enti di attingere all'albo del personale di cui al Bacino
PIP  emergenza  Palermo  in  casi  di  assunzioni  di  personale   si
riferisce,  in  particolare,   a   qualifiche   a   basso   contenuto
professionale e non certo alle qualifiche che  richiedono  specifiche
professionalita' e requisiti, per le quali dovra' essere  predisposto
apposito concorso pubblico». Invero, emerge che la regione ha  esteso
alle aziende sanitarie e ospedaliere il regime assunzionale  previsto
dal comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 per  le
societa' partecipate le quali,  in  deroga  ai  divieti  assunzionali
disposti per esigenze di razionalizzazione, furono poi  dallo  stesso
legislatore siciliano autorizzate  a  procedere  a  nuove  assunzioni
attingendo al predetto albo dei dipendenti  delle  medesime  societa'
poste in liquidazione ed al C.d. Bacino PIP. 
    Pur non volendo considerare la  scarsa  chiarezza  delle  ragioni
sottese  all'intervento  legislativo  ex  articolo  9  in  esame  che
equipara, quanto alle modalita' di reclutamento, aziende sanitarie  e
societa' partecipate (va segnalato,  oltretutto,  che  il  regime  di
reclutamento previsto per  queste  ultime  ex  articolo  64  cit.  in
ragione di contingenze a suo tempo rilevanti potrebbe dirsi non  piu'
legittimo alla luce della disciplina introdotta dal  testo  unico  in
materia di societa' a  partecipazione  pubblica  di  cui  al  decreto
legislativo  19  agosto  2016,  n.  175),  resta  applicabile,   alla
fattispecie in  esame,  il  disposto  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 165/2001 «L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche
avviene con contratto individuale di  lavoro:  a)  tramite  procedure
selettive, conformi ai principi del comma 3,  volte  all'accertamento
della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli  iscritti  nelle
liste di collocamento ai sensi  della  legislazione  vigente  per  le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori  requisiti
per specifiche professionalita'». 
    Alla luce di tutto quanto sopra e  per  i  motivi  ivi  indicati,
l'articolo 9 della  legge  regionale  in  esame  e'  illegittimo  per
violazione dell'articolo  97,  quarto  comma,  della  Costituzione  e
dell'articolo 117, secondo comma, lettera  g)  e  lettera  l),  della
Costituzione esulando dalle competenze  legislative  attribuite  alla
Regione Siciliana dall'articolo 14, lettere p) e q), dello Statuto di
autonomia, concernenti  l'«ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
regionali» e lo «stato  giuridico  ed  economico  degli  impiegati  e
funzionari della regione» e dal successivo articolo 17. 
2. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 26, commi 78,  79  e
80 della  legge  regionale  Sicilia  n.  2/2023  per  violazione  con
l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, nonche' dell'articolo
117, comma 3 della Costituzione per violazione dell'articolo  38  del
decreto legislativo n. 118 del 2011 (norma interposta) e, per  quanto
occorra, per contrasto  con  gli  articoli  14  e  17  dello  Statuto
speciale di autonomia di cui al regio decreto-legge 15  maggio  1946,
n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  Regno  d'Italia  n.
133-3 del 10 giugno 1946),  convertito  in  legge  costituzionale  26
febbraio 1948,  n.  2  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948), modificato  dalle  leggi
costituzionali 23 febbraio 1972,  n.  1  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  63  del  7  marzo  1972),  12
aprile  1989,  n.  3  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  26
del 1° febbraio 2001). 
    L'articolo 26 prevede disposizioni finanziarie varie. 
    Piu'  in  particolare,  i  commi  78,  79  e  80  dettano  alcune
disposizioni  al  fine  contenere  i  costi  a   carico   dell'erario
regionale. Le norme autorizzano la societa' Servizi ausiliari Sicilia
(SAS) ad attivare le  procedure  per  la  quiescenza  anticipata  del
personale (comma  78)  e  a  stipulare  accordi  transattivi  per  la
corresponsione di tutte le  competenze  contrattualmente  previste  e
spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma una  tantum
a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, pari al  40
per  cento  dell'ultimo  stipendio  percepito,  riferito  al  periodo
intercorrente  tra  la  data   del   raggiungimento   del   requisito
contributivo per l'accesso alla pensione  anticipata  e  la  data  di
conseguimento della pensione di vecchiaia (comma 79). 
    Il comma 80, a  tale  fine,  per  l'esercizio  finanziario  2023,
autorizza la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro. 
    Al riguardo, va, in primo luogo osservato,  che  il  collocamento
anticipato in quiescenza del personale SAS, evidentemente comporta un
immediato  nuovo  e  maggior   onere,   di   tipo   pensionistico   e
previdenziale,  per  la  finanza  pubblica   ma   anche   una   spesa
obbligatoria continuativa che non risulta quantificata nel tempo. 
    Come noto, l'articolo 38, primo comma,  a  norma  del  quale  «le
leggi  regionali  che  prevedono  spese  a   carattere   continuativo
quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli  esercizi
compresi nel bilancio di  previsione  e  indicano  l'onere  a  regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie,  possono
rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio»,
non consente, qualora si tratti di spese obbligatorie e  continuative
di rinviare ai singoli bilanci annuali la copertura della spesa  che,
invece deve essere prevista nella legge istitutiva dell'onere. 
    Di conseguenza, si deve ritenere che  la  mera  previsione  della
copertura in relazione al solo esercizio finanziario 2023,  contrasti
con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione  e  con  le  norme
interposte indicate in rubrica, dal momento che  le  norme  impugnate
non indicano l'onere a regime, e  come  avverra'  la  sua  copertura,
quale che sia la quantificazione nel corso del tempo. 
3. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 36  legge  regionale
Sicilia n. 2/2023 per  violazione  dell'articolo  117,  primo  comma,
Costituzione e, per quanto occorra, per contrasto con gli articoli 14
e  17  dello  Statuto  speciale  di  autonomia  di   cui   al   regio
decreto-legge 15 maggio  1946,  n.  455  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito
in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  2  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948),
modificato  dalle  leggi  costituzionali  23  febbraio  1972,  n.   1
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  63
del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile  1989)  e  31
gennaio  2001,  n.  2  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). 
    L'articolo 36 della  legge  impugnata,  rubricato  «Modifiche  in
materia di concessioni demaniali marittime»,  risulta  del  seguente,
testuale tenore: 
        «1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio  2021,  n.
17, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della  legge
regionale 3 agosto 2021, n. 22,  le  parole  "31  agosto  2021"  sono
sostituite dalle parole "30 aprile 2023" e al comma 4 dell'articolo 4
della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18 le parole "28  febbraio
2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023"». 
    Detto articolo 36 e' volto, in particolare, a procrastinare al 30
aprile 2023 il termine ultimo, previsto all'articolo  1  della  legge
regionale 21 luglio 2021, n. 17 (7) , come  modificato  dall'articolo
1, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 agosto 2021,  n.  22,
per la presentazione  delle  istanze  di  proroga  delle  concessioni
demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 1 della  legge  regionale
14 dicembre 2019, n. 24 (8) , il quale  sancisce  l'estensione  delle
concessioni demaniali marittime in essere al 31  dicembre  2018  fino
alla data del 31 dicembre 2033 «in conformita'  alle  previsioni  dei
commi 682 e 683 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.
145». 
    Cio'  posto,  si  evidenzia  che  i  citati  commi  682   e   683
dell'articolo  1  della  legge  n.  145/2018  sono   stati   abrogati
dall'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 5 agosto  2022,  n.
118 (Legge annuale  per  il  mercato  e  la  concorrenza  2021),  per
l'incompatibilita' con l'ordinamento unionale (direttiva  2006/123/CE
- articolo 12) delle proroghe delle concessioni  demaniali  marittime
per finalita' turistico-ricreative ivi contemplate. 
    Pertanto - poiche' attraverso  il  rinvio  all'articolo  1  della
legge regionale n. 17/2021, che, a sua volta, rimanda all'articolo 1,
comma 1, della legge regionale n. 24/2019, l'articolo 36 della  legge
regionale n. 2/2023 in esame corrobora la proroga  delle  concessioni
demaniali marittime fino al 31  dicembre  2033  -  l'articolo  36  in
questione  va  impugnato  per  violazione   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario sancito dall'articolo 117, primo  comma,
della Costituzione. 
    Costituisce ormai diritto vivente il carattere self executing del
divieto di proroga delle concessioni demaniali marittime ex  articolo
12 direttiva 2006/123/CE. 
    In termini si esprimono le sentenze  dell'Adunanza  plenaria  del
Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021  (9)   che  hanno  chiarito
come l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove  sancisce  il
divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime
per finalita' turistico-ricreative, sia norma self executing e quindi
immediatamente   applicabile   nell'ordinamento   interno,   con   la
conseguenza che eventuali disposizioni legislative non devono  essere
applicate   (10)    tanto   dai   giudici   quanto   dalla   pubblica
amministrazione (11) . 
    Il 20 marzo 2023 la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)
(com. n. 61) nella sentenza  di  cui  alla  causa  C-348/22  (ricorso
dell'Autorita' garante della concorrenza  ed  il  mercato  contro  il
Comune di Ginosa - TA) ha ribadito che «le concessioni di occupazione
delle spiagge italiane non possono essere  rinnovate  automaticamente
ma devono essere oggetto di una procedura di selezione  imparziale  e
trasparente» e che «i giudici nazionali e le autorita' amministrative
sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto  dell'Unione,
disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi  alle
stesse». 
    Con la sentenza in questione, la CGUE dichiara: 
        in primo luogo, che «la  direttiva  [servizi]  si  applica  a
tutte  le  concessioni  di  occupazione  del  demanio  marittimo,   a
prescindere   dal   fatto   che   esse   presentino   un    interesse
transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi
rilevanti rimangono tutti confinati  all'interno  di  un  solo  Stato
membro»; 
        in secondo luogo, «il diritto  dell'UE  non  osta  a  che  la
scarsita' delle risorse naturali e delle concessioni disponibili  sia
valutata combinando un  approccio  generale  e  astratto,  a  livello
nazionale, e un approccio caso per caso,  basato  su  un'analisi  del
territorio costiero del comune in  questione.  E'  necessario  che  i
criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsita'  delle
risorse naturali utilizzabili si basino su parametri  obiettivi,  non
discriminatori, trasparenti e proporzionati»; 
        in terzo luogo, «dall'esame  non  e'  emerso  alcun  elemento
idoneo ad inficiare la validita' della direttiva relativa ai  servizi
nel mercato interno. Poiche', da un lato, il fondamento giuridico  di
un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall'altro,
la direttiva ha l'obiettivo di agevolare l'esercizio  della  liberta'
di stabilimento dei prestatori nonche'  la  libera  circolazione  dei
servizi, il  Consiglio  ha  correttamente  deliberato  a  maggioranza
qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato», si  legge
nella parte che riguarda la procedura con cui e' stata  approvata  la
direttiva servizi. 
    Lo stato italiano nel 2018 aveva prorogato le concessioni fino al
31 dicembre 2033. Il Comune di Ginosa, a propria volta  prorogava  le
concessioni di propria competenza. 
    L'Agcm impugnava, quindi, l'atto dell'ente locale, ritenendo  che
il  comune  violasse  i  principi  di  concorrenza  e   liberta'   di
stabilimento. 
    Il ricorso e' stato oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE. 
    Per i giudici eurounitari 
        «l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una  procedura
di selezione imparziale e trasparente  tra  i  candidati  potenziali,
nonche' il divieto  di  rinnovare  automaticamente  un'autorizzazione
rilasciata per una  determinata  attivita'  sono  enunciati  in  modo
incondizionato e sufficientemente preciso  dalla  direttiva.  Poiche'
tali disposizioni sono  produttive  di  effetti  diretti,  i  giudici
nazionali e le autorita' amministrative,  comprese  quelle  comunali,
sono tenuti ad applicarle, e altresi'  a  disapplicare  le  norme  di
diritto nazionale non conformi alle stesse». 
    Le disposizioni regionali censurate sono suscettibili  di  recare
ostacolo  alla  piena  applicazione  nell'ordinamento  interno  della
normativa comunitaria: di qui la violazione dell'articolo 117,  primo
comma, Costituzione, per  avere  la  Regione  Sicilia  legiferato  in
difformita' dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (12) . 
    Pertanto,  la  disposizione  impugnata  -   nell'eccedere   dalle
competenze  riservate  alla  Regione  Siciliana  dallo   Statuto   di
autonomia ex articoli 14 e 17 - si pone anzitutto  in  contrasto  con
l'articolo 117, comma 1,  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
vincola anche il legislatore regionale all'osservanza degli  obblighi
internazionali assunti dall'Italia;  legislatore  regionale  che,  ad
ogni modo, nel  legiferare,  con  la  norma  impugnata,  ha  ecceduto
rispetto ai limiti di cui agli articoli 14  e  17  dello  Statuto  di
autonomia. 
4. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 38, legge  regionale
Sicilia n. 2/2023 per violazione dell'articolo 3 della Costituzione e
del principio di ragionevolezza e dell'articolo  9  Costituzione  con
riferimento  alla  violazione  del  parametro   interposto   di   cui
all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e  per  contrasto
con l'articolo 14, comma 1, lettera n) dello Statuto di autonomia  ex
regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito
in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  2  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948),
modificato  dalle  leggi  costituzionali  23  febbraio  1972,  n.   1
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  63
del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile  1989)  e  31
gennaio  2001,  n.  2  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). 
    L'articolo  38  della  legge  impugnata,   rubricato   «Modifiche
all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 in materia
di opere realizzabili nei parchi», testualmente cosi' dispone: 
        «1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale  9
agosto  1988,  n.  14  e  successive  modificazioni  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "4-bis. In tutto il territorio del  Parco  sono  consentite
opere  finalizzate  alla  ricerca  scientifica  proposte  da  agenzie
nazionali  e  dichiarate  di  interesse   strategico   dalla   Giunta
regionale, in deroga alle  disposizioni  di  vincolo  previste  dallo
Statuto del Parco». 
    La norma in esame introduce un nuovo comma all'articolo 24  della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 (modifiche ed integrazioni  alla
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: norme per  l'istituzione  nella
Regione di parchi e riserve naturali). 
    Al riguardo, in primo luogo, si osserva che, con la  disposizione
in parola, viene introdotta, al fine di consentire  la  realizzazione
di opere finalizzate alla ricerca scientifica, una deroga ai  vincoli
presenti nella disciplina del parco facendo espresso  riferimento  ai
vincoli previsti dal suo statuto. 
    Tuttavia, ai sensi dell'articolo 9  della  legge  n.  394/1991  -
legge  quadro  sulle  aree  protette,  «lo  statuto  dell'Ente  parco
definisce l'organizzazione interna, le  modalita'  di  partecipazione
popolare e le forme di pubblicita' degli atti». 
    Eventuali  disposizioni  di  vincolo   previste   nello   Statuto
dell'Ente parco, tuttavia, non sono affatto esaustive ai  fini  della
tutela del bene paesaggistico, rappresentando ove presenti,  la  mera
riproposizione di disposizioni previste da altre fonti normative. 
    In ragione di quanto sopra, la norma in esame, nel prevedere  che
si possano realizzare opere «(...) in  deroga  alle  disposizioni  di
vincolo previste dallo Statuto del parco», puo'  risultare  priva  di
effetti e la sua incoerenza e  ambiguita'  e'  censurabile  sotto  il
profilo della certezza del diritto e della ragionevolezza della norma
siccome in contrasto con il fondamentale canone di cui all'articolo 3
della Costituzione. 
    Com'e' noto, dall'articolo 3  della  Costituzione  si  desume  un
canone di razionalita'  della  legge  rintracciato  nell'esigenza  di
conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita' ed  a
criteri di coerenza logica, teleologica  e  storico-cronologica,  che
costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalita' o
iniquita' delle conseguenze della stessa (13) . 
    Il legislatore regionale si e' posto, pertanto, al di  fuori  del
perimetro tracciato dai principi costituzionali. 
    Si ricorda, al riguardo, come  la  giurisprudenza  costituzionale
(14) ,  abbia  evidenziato  che  ambiguita',  incoerenza  e  opacita'
possono  ingenerare  grave  incertezza  e  determinare   un   cattivo
esercizio  delle  funzioni  affidate   alla   cura   della   pubblica
amministrazione. 
    Del resto, possono risultare costituzionalmente  illegittime  per
irragionevolezza le «norme statali dal significato ambiguo,  tali  da
porre le regioni in una condizione di obiettiva incertezza, allorche'
a norme siffatte esse debbano attenersi nell'esercizio delle  proprie
prerogative di autonomia». 
    Secondo codesta Corte costituzionale, la considerazione  vale,  a
maggior  ragione,  nel  caso  in  cui   l'ambiguita'   riguardi   una
disposizione regionale «foriera di sostanziali  dubbi  interpretativi
che  rendono  concreto  il  rischio  di  un'elusione  del   principio
fondamentale stabilito dalla norma statale» perche'  in  questo  caso
l'esigenza unitaria sottesa al principio fondamentale e' pregiudicata
dal significato precettivo  non  irragionevolmente  desumibile  dalla
disposizione regionale. 
    Sotto altro profilo, la disposizione in esame,  introducendo  una
generica deroga alle disposizioni di vincolo insistenti  sui  parchi,
presenta ulteriori profili di incostituzionalita', dal momento che si
pone in contrasto con la  previsione  del  vincolo  ex  lege  di  cui
all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42/2004  (15)   -  Codice
dei beni culturali e del paesaggio (norma statale interposta). 
    Come ribadito da codesta Corte (16)  «la disciplina statale volta
a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene (..) "a funzionare  come
un limite alla disciplina che  le  regioni  e  le  province  autonome
dettano in altre materie di loro  competenza"  (sentenza  n.  66  del
2018). Essa "richiede una strategia istituzionale  ad  ampio  raggio,
che si esplica  in  un'attivita'  pianificatoria  estesa  sull'intero
territorio nazionale ... affidata congiuntamente allo  Stato  e  alle
regioni" (sentenza n. 66 del 2018). E' in questa prospettiva  che  il
codice dei beni culturali e del paesaggio pone, all'articolo 135,  un
obbligo  di  elaborazione  congiunta  del  piano  paesaggistico,  con
riferimento  agli  immobili  e  alle  aree  dichiarati  di   notevole
interesse pubblico ai sensi  dell'articolo  136  (le  c.d.  "bellezze
naturali"), alle aree tutelate  direttamente  dalla  legge  ai  sensi
dell'articolo 142 (le c.d. "zone Galasso", come  territori  costieri,
fiumi, torrenti, parchi) e, infine, agli ulteriori immobili  ed  aree
di notevole  interesse  pubblico  (articolo  143,  lettera  d).  Tale
obbligo costituisce  un  principio  inderogabile  della  legislazione
statale, che e', a sua volta, un riflesso della necessaria  "impronta
unitaria della pianificazione  paesaggistica"  (sentenza  n.  64  del
2015), e mira a "garantire, attraverso la partecipazione degli organi
ministeriali ai procedimenti  in  materia,  l'effettiva  ed  uniforme
tutela dell'ambiente" (sentenza n. 210 del 2016)». 
    Infatti,  per  quanto  la  Regione  Siciliana  abbia   competenza
legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, nonche'  di
conservazione delle antichita' e delle  opere  artistiche,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1, lett. n), dello Statuto di autonomia, tale
competenza si esplica, secondo lo stesso Statuto  «nei  limiti  delle
leggi costituzionali dello Stato,  senza  pregiudizio  delle  riforme
agrarie  e  industriali,  deliberate  dalla  costituente  del  popolo
italiano». 
    Il particolare grado di autonomia riconosciuto  in  materia  alla
Regione Siciliana trova  un  preciso  limite  nell'articolo  9  della
Costituzione e nelle previsioni del decreto legislativo  n.  42/2004,
qualificabili come «norme di grande riforma  economico-sociale»,  che
si impongono anche alle autonomie speciali (17) . 
    La disciplina statale  volta  a  proteggere  il  paesaggio  funge
quindi da «limite alla  disciplina  che  le  regioni  e  le  province
autonome dettano in altre  materie  di  loro  competenza»,  salva  la
facolta' di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale piu'
elevata nell'esercizio di competenze,  previste  dalla  Costituzione,
che concorrano con quella dell'ambiente (18) . 
    Alla luce di tutto quanto sopra e  per  i  motivi  ivi  indicati,
l'articolo 38 della legge regionale in esame si appalesa  illegittimo
per violazione dell'articolo 3 della Costituzione e  dell'articolo  9
della Costituzione con  riferimento  alla  violazione  del  parametro
interposto  di  cui  all'articolo  142  del  decreto  legislativo  n.
42/2004, e per contrasto con le previsioni dell'articolo 14, comma 1,
lettera n) dello Statuto di autonomia. 
5. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 48  legge  regionale
Sicilia n. 2/2023 per violazione  con  l'articolo  81,  terzo  comma,
della  Costituzione  nonche'  dell'articolo  117,   comma   3   della
Costituzione per violazione dell'articolo 38 del decreto  legislativo
n. 118 del  2011  (norma  interposta)  e,  per  quanto  occorra,  per
contrasto con l'articolo 14, comma 1, lettera  n)  dello  Statuto  di
autonomia ex regio decreto-legge 15 maggio 1946, n.  455  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3  del  10  giugno
1946), convertito in legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  58
del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23  febbraio
1972, n. 1 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989,  n.  3  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  87  del  14
aprile 1989) e 31 gennaio  2001,  n.  2  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). 
    La disposizione di cui all'articolo 48 riguarda l'istituzione del
Centro di restauro del legno bagnato. 
    La disposizione prevede che: 
        «1. Presso il Museo regionale dei relitti greci sito  a  Gela
e' istituito il Centro di restauro  del  legno  bagnato,  laboratorio
tecnico-scientifico del Centro regionale  per  la  progettazione,  il
restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali  di
cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 10 agosto 1977, n.
80, specializzato nel trattamento e nel restauro dei  legni  imbibiti
di interesse archeologico  e  culturale,  che  esplica  attivita'  di
studio, di ricerca scientifica e tecnologica, di conservazione  e  di
restauro  attraverso  la  realizzazione   di   interventi   altamente
qualificati». 
    Anche in questo caso, si  ritiene  che  la  norma  sospettata  di
incostituzionalita', comporti oneri aventi carattere  continuativo  e
permanente o, quanto meno pluriennali. 
    La lettera della disposizione non  consente  di  evincere  alcuna
copertura finanziaria ne' la quantificazione, nel  tempo,  dell'onere
finanziario connesso all'istituzione del Centro di restauro del legno
bagnato non quantificati  e  privi  dell'indicazione  della  relativa
copertura finanziaria. 
    Pertanto,  gia'  per  cio'  solo,  la  disposizione  della  legge
regionale impugnata si pone in contrasto  con  l'articolo  81,  terzo
comma della Costituzione. 
    Ne' si ritiene che alla spesa di cui  si  discute  sia  possibile
applicare le disposizioni dettate in ordine alle  spese  continuative
non obbligatorie o pluriennali. 
    Come noto, codesta Corte con la  sentenza  n.  384  del  1991  ha
chiarito che  «le  disposizioni  legislative  che  introducono  spese
pluriennali  a  quote  annuali  crescenti   sono   costituzionalmente
obbligate ad individuare i mezzi idonei a  fronteggiare,  nell'ambito
di un programma finanziario, le quote di ciascun  anno,  evitando  di
riversarle,  sia  pure  implicitamente,  sui  bilanci   futuri   che,
soprattutto  in   situazione   di   gravi   deficit   non   sarebbero
assolutamente in grado di sostenerle con le normali entrate». 
    Seppur pronunciata nel contesto di una cornice  legislativa  oggi
superata, la decisione di codesta Corte esprime  l'esigenza,  tuttora
immanente nel  sistema  della  contabilita'  degli  enti  locali,  di
identificare  e  quantificare  l'onere   di   spesa   connesso   alla
disposizione legislativa nello stesso momento in cui viene istituito. 
    In  tal  senso,  si  devono  leggere  le   due   distinte   norme
dell'articolo 38, primo e secondo comma del  decreto  legislativo  n.
118/2011. La prima, concernente le modalita'  di  individuazione  dei
mezzi per far fronte agli oneri finanziari delle  spese  regionali  a
carattere continuativo. La seconda, invece, e'  dedicata  alle  spese
pluriennali. 
    La disposizione di cui  all'articolo  48  della  legge  regionale
Sicilia, n. 2/2023, si ritiene che disponga spese di tipo pluriennale
dal momento che parrebbe prevedere l'istituzione di  un  nuovo  onere
avente una consistenza variabile e circoscritta nel tempo.  Pertanto,
a mente del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo n.
118/2011, era necessario che la legge regionale indicasse l'ammontare
complessivo della spesa, nonche' la quota eventualmente a carico  del
bilancio  in  corso  e   degli   esercizi   successivi,   cosa   che,
evidentemente, non e' accaduta. 
    Ne' a diverse conclusioni si perviene, ad avviso della scrivente,
laddove  si  ritenga  che  l'istituzione  del  Laboratorio   prevista
dall'articolo 38  citato,  comporti  oneri  finanziari  di  carattere
continuativo. 
    Il primo comma del citato articolo  38,  decreto  legislativo  n.
118/2011 riconosce, effettivamente, la compatibilita' del rinvio,  da
parte delle regioni, della quantificazione delle spese continuative e
non obbligatorie, nonche' dei relativi mezzi di copertura, al momento
della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale. 
    Cio' nonostante, si ritiene, che la lettera della norma  preveda,
per tale tipologia  di  spesa,  esclusivamente,  la  possibilita'  di
esercitare la facolta' di rinvio dell'indicazione della copertura  di
spese alle successive leggi di bilancio. Laddove  tale  facolta'  non
venga esercitata, come parrebbe doversi ritenere sulla base del  dato
letterale dell'articolo  48  della  legge  regionale  n.  2/2023,  la
disposizione legislativa che preveda nuovi e maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, deve, necessariamente, quantificare l'onere annuale
previsto  per  ciascuno  degli  esercizi  compresi  nel  bilancio  di
previsione e indicano l'onere a regime. 
    Come  detto,  essendosi   il   legislatore   regionale   limitato
all'istituzione dell'onere senza approntare  alcuna  copertura  della
spesa, la disposizione di cui all'articolo 48 si  pone  in  contrasto
con l'articolo 81, terzo comma, della  Costituzione  e  dell'articolo
117, terzo  comma  per  violazione  della  norma  interposta  di  cui
all'articolo 38, decreto legislativo n. 118/2011. 
6. -  Illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  55  della  legge
regionale Sicilia, n. 2/2023 per violazione dell'articolo  81,  terzo
comma  e  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera   l),   della
Costituzione e, per quanto occorra, per contrasto con l'articolo  14,
comma 1, lettera n) dello Statuto di autonomia ex regio decreto-legge
15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno
d'Italia  n.  133-3  del  10  giugno  1946),  convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  58  del  9  marzo  1948),
modificato  dalle  leggi  costituzionali  23  febbraio  1972,  n.   1
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  63
del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile  1989)  e  31
gennaio  2001,  n.  2  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). 
    L'articolo 55 della legge regionale Sicilia n. 2/2023 modifica il
comma 9 dell'articolo 36 della  legge  regionale  Sicilia  n.  9/2021
concernente «Norme in  materia  di  stabilizzazione  e  fuori  uscita
personale  ASU»,  finalizzate  a  favorire   l'assunzione   a   tempo
indeterminato delle categorie di lavoratori di  cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000  (soggetti  impegnati  in
progetti di lavori socialmente utili), nonche' all'articolo 3,  comma
1, del decreto legislativo n. 280/1997 (soggetti impegnati in  lavori
di pubblica utilita'). 
    Piu' nel dettaglio, la norma prevede: 
        «Articolo 55 (Modifica all'articolo 36 della legge  regionale
15 aprile 2021, n. 9). - 1. Al comma 9 dell'articolo 36  della  legge
regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni  le  parole
"previa delibera della Giunta regionale" sono soppresse». 
    La modifica  introdotta,  dunque,  elimina  la  necessita'  della
delibera preventiva della Giunta regionale, rispetto al  decreto  del
Ragioniere generale regionale,  che,  su  proposta  del  dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi  e
delle attivita'  formative,  dovrebbe  effettuare  le  variazioni  di
bilancio conseguenti all'intervento previsto dal citato articolo 36. 
    Al riguardo, deve evidenziarsi  che  l'articolo  36  della  legge
regionale n. 9/2021 e' gia' stato impugnato dinanzi a  codesta  Corte
giusta delibera del Consiglio dei  ministri  del  17  giugno  2021  e
trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 7 marzo  2023  (R.R.
n. 33/2021). 
    La disposizione in quella sede  impugnata  (19)  ,  al  comma  1,
intendeva estendere l'applicazione delle misure di  cui  all'articolo
1, commi da 292 a 296, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  ai
lavoratori inseriti nell'elenco di  cui  all'articolo  30,  comma  1,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (20) 
    La disposizione di cui  all'articolo  36  della  legge  regionale
Sicilia 15  aprile  2021,  n.  9  era  sospettata  di  illegittimita'
costituzionale,  innanzi  tutto,  per  contrasto  dell'articolo  117,
secondo  comma,  lett.  l),  della  Costituzione  che  riserva   alla
competenza   legislativa   esclusiva   dello   Stato    la    materia
dell'ordinamento civile. 
    Inoltre,   con    riferimento    alla    copertura    finanziaria
dell'intervento, il successivo comma 7 veniva censurato per contrasto
con l'articolo 117, secondo comma, lett. e),  della  Costituzione  in
materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici, con l'articolo  117,
terzo comma, in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  e,
nonche' con l'articolo 38 del decreto  legislativo  n.  118/2011  dal
momento che "le spese  previste  dal  citato  comma  7  costituiscono
'spese  obbligatorie',  in  quanto  aventi  carattere  strutturale  e
permanente nel tempo; dunque, necessitano di una  adeguata  copertura
finanziaria,  che  il  mero  richiamo  all'articolo  38  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011 non e' affatto idonea  a  soddisfare,  in
assenza di una precisa quantificazione dell'onere a  regime  per  gli
anni successivi al triennio considerato nel bilancio di  previsione"»
(21) . 
    Orbene, la disposizione  oggi  sottoposta  all'esame  di  codesta
Corte concerne un  aspetto  meramente  procedurale  (la  soppressione
della preventiva delibera di  Giunta)  nell'ambito  del  procedimento
autorizzatorio  delle  variazioni  di  bilancio  previste  dal   gia'
menzionato articolo 36 della legge regionale n. 9/2021. 
    Attesa, l'evidente  correlazione  tra  il  predetto  procedimento
autorizzatorio delle variazioni di bilancio e l'intervento  censurato
dinanzi la Corte  costituzionale,  la  sopravvivenza  della  modifica
normativa in esame risulta subordinata alla definizione del  giudizio
costituzionale,  che  involge  l'intero  articolo  36   della   legge
regionale n. 9/2021. 
    L'articolo 55 della legge regionale Sicilia, n. 2/2023,  subisce,
quindi, l'effetto  dell'impugnazione  dell'articolo  36  della  legge
regionale Sicilia n. 9/2021  e,  pertanto  si  ritiene  debba  essere
censurato per ragioni di connessione con il giudizio pendente innanzi
a codesta Corte per le medesime ragioni. 
7. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo e  quarto
comma nonche' degli articoli: 1, comma 4 e 5; 5; 10; 60; 61; 62;  63;
66; 67; 68; 69; 70; 71; 74; 76; 79; 81; 82; 84; 85; 92; 94, comma  3;
95; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111 commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 112; 113; 114; 115; 72; 73 e 75 della legge
regionale Sicilia n. 2/2023 per violazione  dell'articolo  81,  terzo
comma, dell'articolo 117, secondo comma, lettera e)  e  dell'articolo
119, quinto comma della Costituzione, nonche',  per  quanto  occorra,
per contrasto con l'articolo 14, comma 1, lettera n) dello Statuto di
autonomia ex regio decreto-legge 15 maggio 1946, n.  455  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3  del  10  giugno
1946), convertito in legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  58
del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23  febbraio
1972, n. 1 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989,  n.  3  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  87  del  14
aprile 1989) e 31 gennaio  2001,  n.  2  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). 
    L'articolo 116 della legge regionale  di  cui  si  discute  detta
disposizioni  in  materia  di  procedure   per   l'attuazione   degli
interventi a valere su risorse extra-regionali. 
    Nello specifico, il comma 1 stabilisce che: 
        «1. Ai fini dell'attuazione  degli  interventi  di  cui  agli
articoli 1, 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70,  71,  74,  76,
79, 81, 82, 84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 112, 113,
114 e 115, il governo della regione provvede, entro centoventi giorni
dalla  delibera  CIPESS  di  attribuzione  delle  risorse  del  Fondo
sviluppo e coesione 2021-2027, ad avviare la relativa programmazione,
previa  verifica  di  coerenza  degli  interventi  medesimi  con   le
procedure di gestione, le linee di intervento e le finalita' previste
dalla normativa di riferimento». 
    A tal proposito, con riguardo alle risorse del Fondo  sviluppo  e
coesione 2021-2027, la  Regione  Siciliana  risulta  assegnataria  di
risorse pari a 237.096.977,23 - giusta delibera  CIPESS  n.  79/2021,
destinate alla  realizzazione  degli  specifici  interventi  elencati
nella delibera medesima. 
    Si ritiene che alcuni degli interventi per  i  quali  la  regione
intende utilizzare le risorse relative al citato Fondo di sviluppo  e
coesione  presentano  delle  criticita'.   L'istituzione   dell'onere
derivante  dall'intervento,  infatti,  non  pare  conforme  con   gli
stanziamenti di conto capitale di cui al Fondo di sviluppo e coesione
(22) . 
    Circa l'articolo 116, comma 1, in esame,  si  fa  in  particolare
presente che le misure ivi previste appaiono  genericamente  imputate
al Fondo sviluppo e coesione 20212027 senza specificazioni  circa  lo
strumento di programmazione attuativo, a  titolarita'  della  Regione
Sicilia, che assicuri la copertura delle predette misure, nonche'  la
coerenza degli interventi menzionati. Le  disposizioni  in  argomento
indicano, a copertura della spesa  quantificata,  risorse  del  Fondo
sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 non ancora  nella  disponibilita'
dell'Amministrazione, atteso che  i  Piani  di  sviluppo  e  coesione
afferenti al periodo di programmazione indicato non sono stati ancora
approvati. 
    Le risorse di cui al FSC 2021-2027 sono state  assegnate  con  la
delibera CIPESS n. 79/2021, prevedendo  l'attribuzione  alla  Regione
Siciliana di euro 632.369,90  con  la  previsione  di  uno  specifico
vincolo di destinazione ai progetti specificati nell'allegato 3  alla
stessa delibera (23) 
    Gli interventi previsti dalla legge regionale Sicilia  n.  2/2023
non  risultano,  prima  facie,  riconducibili   a   quelli   indicati
nell'allegato 3 della delibera CIPESS n. 79/2021. 
    Non potendosi, dunque, utilizzare al provvista fornita con il FSC
2021-2027, appare chiaro che gli interventi previsti dalle richiamate
disposizioni risultano privi di copertura finanziaria. 
    Alla luce di cio' deriva che le disposizioni di cui  all'articolo
1, commi 4 (24)  e 5 (25) ; agli articoli 5, 10, 60, 61, 62, 63,  66,
67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94, comma 3,  95,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 2,  3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 112, 113, 114, 115, al pari della disposizione
di cui all'articolo 116, primo comma, sono illegittimi per violazione
dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. 
    Infatti,  le  disposizioni  risultano  prive   della   necessaria
copertura finanziaria in  quanto  stabiliscono  la  spesa  e  assegna
risorse, prevedendo la copertura  finanziaria  su  risorse  nazionali
(FSC 2021-2027) allo stato stanziate  su  un  capitolo  del  bilancio
dello  Stato,  non  programmate,   ne'   tantomeno   assegnate   alle
amministrazioni titolari del Piani di sviluppo e coesione (PSC). 
    Per quanto rappresentato, la disposizione in esame  va  impugnata
per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. 
    Il successivo comma 4 dell'articolo 116 in esame stabilisce che: 
        «4. Ai fini dell'attuazione  degli  interventi  di  cui  agli
articoli 72, 73 e  75,  il  governo  della  regione  provvede,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ad avviare la riprogrammazione delle  linee  di  intervento  a
valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020,  previa
verifica di coerenza dei medesimi  interventi  con  le  procedure  di
gestione, le linee  di  intervento  e  le  finalita'  previste  dalla
normativa di riferimento». 
    Le norme prevedono  interventi  in  relazione  alle  quali  viene
disposta una riprogrammazione degli interventi  a  valere  sul  Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020 per complessivi 2,1 milioni di euro. 
    Anche in questo caso,  la  modalita'  di  copertura  della  spesa
connessa agli interventi previsti dagli articoli  72,  73  e  75  non
appare costituzionalmente legittima, in quanto, oltre a quanto  sara'
di seguito evidenziato in ordine alle procedure di programmazione, ai
sensi  dell'articolo  44,  commi  7,  lettera  b),  e   7-bis),   del
decreto-legge n. 34 del  2019,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (26) , allo spirare del termine, previsto
per il 30 giugno  2023,  sulle  risorse  FSC  2014-2020  relative  ad
interventi  privi  di  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti   che
risultano definanziati, sono imputate le riduzioni degli stanziamenti
recate dall'articolo 58 del decreto-legge n. 50 del  2022  (27)  .  A
tale finalita', qualora i definanziamenti  risultino  inferiori  alle
riduzioni, sono destinate anche le risorse FSC 2014-2020  ancora  non
programmate. 
    Cio' comporta che non e' piu' possibile procedere a rimodulazioni
dei PSC. 
    Sotto  altro  profilo,  le  disposizioni  di  cui  commi  1  e  4
dell'articolo 116, nel prevedere l'avvio della riprogrammazione delle
risorse per strumenti di intervento finanziario e incentivi economici
in favore delle imprese siciliane, per trasferimenti in favore  degli
enti locali e, in generale, per iniziative di  sostegno  all'economia
regionale  previsti  dalle   norme   ivi   richiamate,   non   paiono
confrontarsi: 
        (i) con la disciplina relativa  alle  finalita'  perseguibili
mediante le risorse del fondo e le modalita' di impiego dello stesso,
come definite dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88 (28) , dall'articolo 33, comma 2, della legge 12 novembre 2011,
n. 183 (29) , nonche' dall'articolo 44 del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58 (30) 
        (ii)   con   la   normativa   nazionale    -    relativamente
all'utilizzazione delle risorse  relative  al  Fondo  di  sviluppo  e
coesione 2014 - 2020 - che contiene sia l'indicazione del termine (31
dicembre 2022) entro il quale devono essere assunte  le  obbligazioni
giuridicamente vincolanti a pena di  definanziamento  dell'intervento
(31) ,  con  alcune  eccezioni  specificamente  individuate,  sia  la
disciplina delle modalita' attraverso cui assicurare, a valere  sulle
risorse della nuova programmazione FSC  2021-2027,  il  completamento
degli interventi  gia'  finanziati  dalla  precedente  programmazione
purche' alla data del 31 dicembre 2022, «risultino pubblicati i bandi
o avvisi  per  l'affidamento  dei  lavori  ovvero  per  l'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei  lavori  nonche',
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi,  siano
stati inviati gli inviti a presentare le  offerte  per  l'affidamento
dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della  progettazione  e
dell'esecuzione dei lavori ovvero per l'affidamento  congiunto  della
progettazione e  dell'esecuzione  dei  lavori  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di  bandi  o  di  avvisi,  siano  stati
inviati gli inviti a presentare  le  offerte  per  l'affidamento  dei
lavori ovvero  per  l'affidamento  congiunto  della  progettazione  e
dell'esecuzione dei lavori» (32) . 
    Il  contrasto,  risulta  ancor  piu'  evidente,  in   quanto   il
riferimento, rispettivamente, al Fondo di sviluppo e  coesione  (FSC)
2021-2027 - al primo comma -, e al Fondo di sviluppo e coesione (FSC)
2014-2020 - al quarto comma -,  risulta  del  tutto  generico,  avuto
riguardo alla necessita' di una precisa imputazione delle spese;  del
resto, anche la condizione, quale formula posta in entrambi i  commi,
della «previa verifica di coerenza dei  medesimi  interventi  con  le
procedure di gestione, le linee di intervento e le finalita' previste
dalla normativa di riferimento», non  chiarisce  espressamente  quali
saranno gli effetti di un esito negativo della verifica stessa. 
    Alla luce delle considerazioni  che  precedono,  la  disposizione
regionale   relativa   alla   copertura   della    spesa,    risulta,
evidentemente,  incompatibile  con  la   disciplina   relativa   alle
finalita'  e  alle  modalita'  di  impiego  delle  risorse  del  FSC,
contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
88, nell'articolo 33, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
nonche' nell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34  e,
per quanto concerne l'utilizzazione, oltre il termine del 31 dicembre
2022, delle risorse relative al Fondo  FSC  2014  -  2020  anche  con
quelle  contenute  nell'articolo  44,  commi  7-bis,  7-ter  (33)   e
7-quater (34) , del gia'  citato  decreto-legge  n.  34  del  2019  e
nell'articolo 53 del decreto-legge  n.  13  del  2023  (35)  ,  tutte
recanti  principi  fondamentali  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici coordinamento della finanza pubblica. 
    Alla luce di cio', appare profilarsi anche  la  violazione  degli
articoli di cui agli articolo 117, secondo comma, lettera e)  e  117,
terzo comma, della Costituzione che, come noto, riservano alla  legge
statale l'armonizzazione dei bilanci e, nelle materie  di  competenza
concorrente, la determinazione  dei  principi  fondamentali,  nonche'
articolo 119, quinto comma della Costituzione, per via del  contrasto
con la disciplina del finanziamento  degli  interventi  finalita'  di
perequazione e di garanzia, e, in ogni caso relative a scopi  diversi
dal normale esercizio delle funzioni da parte dei comuni o agli altri
enti  parimenti  indicati  dalla  norma  costituzionale   da   ultimo
menzionata. 
    Alla luce di tutto quanto sopra, gli articoli 116, primo e quarto
comma della legge  regionale  Sicilia  n.  2  del  2023,  nonche'  le
disposizioni ivi indicate risultano privi della necessaria  copertura
finanziaria e, pertanto si pongono in contrasto  con  l'articolo  81,
terzo comma Cost., con la disciplina relativa alle finalita'  e  alle
modalita' di impiego delle risorse del  Fondo  di  sviluppo  coesione
contenuta nelle disposizioni legislative sopra citate, tutte  recanti
principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica
con conseguente violazione  dell'articolo  117,  terzo  comma,  della
Costituzione e attuative della riserva di legge statale di  cui  agli
articoli 117, secondo comma, lettera e) e articolo 119, quinto comma,
della Costituzione oltre che con  le  norme  statutarie  indicate  in
rubrica. 
8. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, commi 2, 5 e 5,
non che degli articoli 64; 86; 87; 88; 26, comma 15; 65; 77; 78;  90;
91; 94, commi 1 e 2; 96; 97; 98; 99; 100; 11; 80; 83;  111,  comma  2
della  legge  Regione  Siciliana  n.  2  del  2023   per   violazione
dell'articolo 81, terzo comma della Costituzione, nonche', per quanto
occorra, per contrasto con l'articolo 14, comma 1, lettera  n)  dello
Statuto di autonomia ex regio decreto-legge 15 maggio  1946,  n.  455
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3  del
10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 58 del 9 marzo 1948), modificato  dalle  leggi  costituzionali  23
febbraio 1972,  n.  1  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12  aprile  1989,  n.  3
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  87
del 14 aprile 1989)  e  31  gennaio  2001,  n.  2  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26  del  1°  febbraio
2001). 
    L'articolo 116, commi 2,  3  e  5  intenderebbe  provvedere  alla
copertura della spesa per le disposizioni della legge  regionale  che
stabiliscono  assegnazioni  di  risorse  e  determinano  oneri,   nel
seguente modo: 
        avviando, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  in  esame,  la   riprogrammazione   sui   Fondi
strutturali  e  di  investimento  europei  (SIE)  2021-2027,   previa
verifica di coerenza dei medesimi  interventi  con  le  procedure  di
gestione, le linee  di  intervento  e  le  finalita'  previste  dalla
normativa dell'Unione europea, con riferimento  all'attuazione  degli
interventi di cui agli articoli 64, 86, 87 e 88 (comma 2); 
        avviando, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della  legge  in  esame,  la  riprogrammazione  del  Programma
operativo complementare 2014-2020, previa verifica  di  coerenza  dei
medesimi interventi  con  le  procedure  di  gestione,  le  linee  di
intervento e le finalita' previste dalla normativa di riferimento, ai
fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli  26  comma
15, 65, 77, 78, 90, 91, 94 commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99 e  100  (comma
3); 
        individuando, entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge in esame, nell'ambito della  politica  unitaria
di coesione, il programma operativo o il fondo  nazionale  attraverso
cui attuare gli interventi previsti agli articoli 11, 80, 83  e  111,
comma 2 e avviando, previa verifica di coerenza con le  procedure  di
gestione,  la  programmazione  o  la  riprogrammazione  di  linee  di
intervento avviate (comma 5). 
    Si ritiene che la modalita' di copertura della spesa, dal momento
che la stessa appare condizionata alla verifica della coerenza con le
linee di gestione, non abbia le caratteristiche della credibilita' in
quanto  priva  del  requisito  della  sufficiente   sicurezza   della
copertura medesima connessa al gia' menzionato esito della  verifica.
In altri termini, le disposizioni impugnate non evidenziano  elementi
da cui poter evincere che la copertura della spesa non sia arbitraria
o irrazionale (36) . 
    Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano  i
presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale,  ex
articolo  127  della  Costituzione,  della  legge   in   esame,   con
particolare riferimento. 

(1) Ai sensi del comma 1 dell'art.  64  legge  regionale  Sicilia  n.
    21/2014:  «1.  E'  istituito  presso  l'Ufficio  speciale   delle
    societa' in liquidazione l'albo  dei  dipendenti  delle  medesime
    societa' in liquidazione a totale o maggioritaria  partecipazione
    regionale». 

(2) cfr. per tutte Corte costituzionale sent. n. 195/2010. 

(3) La norma, a seguito della modifica introdotta con  l'articolo  4,
    quarto comma del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, prevede:
    «1. A decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
    del Servizio sanitario nazionale delle regioni,  nell'ambito  del
    livello del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
    standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita'
    finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e  in  coerenza
    con i piani triennali  dei  fabbisogni  di  personale,  non  puo'
    superare il valore della spesa  sostenuta  nell'anno  2018,  come
    certificata dal Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  di  cui
    all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo  2005  sancita  in  sede  di
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e
    le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,  il
    valore della spesa prevista  dall'articolo  2,  comma  71,  della
    legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  I  predetti   valori   sono
    incrementati annualmente, a livello regionale,  di  ((un  importo
    pari al  10  per  cento))  dell'incremento  del  Fondo  sanitario
    regionale  rispetto  all'esercizio   precedente.   Nel   triennio
    2019-2021 la predetta percentuale e' pari al  10  per  cento  per
    ciascun anno. ((Qualora nella  singola  Regione  emergano,  sulla
    base della metodologia  di  cui  al  sesto  periodo,  oggettivi))
    ulteriori  fabbisogni  di  personale   rispetto   alle   facolta'
    assunzionali   consentite   dal   presente   articolo,   valutati
    congiuntamente  dal  Tavolo  tecnico  per   la   verifica   degli
    adempimenti  e  dal   Comitato   permanente   per   la   verifica
    dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, puo' essere
    concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5  per
    cento dell'incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
    all'anno precedente, fermo restando il  rispetto  dell'equilibrio
    economico e finanziario  del  Servizio  sanitario  regionale.Tale
    importo include le risorse  per  il  trattamento  accessorio  del
    personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del
    decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in
    aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza  del  valore
    medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
    come base di calcolo il personale  in  servizio  al  31  dicembre
    2018. ((Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto  periodo  e'
    subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione
    del fabbisogno di personale degli  enti  del  Servizio  sanitario
    nazionale. Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
    vigore della presente disposizione, il Ministro della salute,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa
    intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
    Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
    su  proposta  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi   sanitari
    regionali, nel rispetto del valore  complessivo  della  spesa  di
    personale del Servizio sanitario nazionale determinata  ai  sensi
    dei  precedenti  periodi,  adotta   con   decreto   la   suddetta
    metodologia per la determinazione  del  fabbisogno  di  personale
    degli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  in  coerenza  con
    quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto  del  Ministro
    della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma  516,
    lettera c), della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  con  gli
    standard  organizzativi,  tecnologici  e  quantitativi   relativi
    all'assistenza  territoriale,  anche  ai  fini  di  una  graduale
    revisione della disciplina delle assunzioni di  cui  al  presente
    articolo. Le regioni,  sulla  base  della  predetta  metodologia,
    predispongono il piano dei fabbisogni triennali per  il  servizio
    sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo  di
    verifica degli adempimenti  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,
    dell'intesa 23 marzo 2005, sancita  dalla  Conferenza  permanente
    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
    Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
    Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio  2005,  congiuntamente  al
    Comitato paritetico permanente per  la  verifica  dell'erogazione
    dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9,
    comma 1, della medesima intesa, anche al  fine  di  salvaguardare
    l'invarianza della spesa complessiva)). 

(4) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2004. 

(5) Corte costituzionale, sentenza n. 81/2006. 

(6) Corte costituzionale, sentenza 2 febbraio 2022, n.  39  -  enfasi
    aggiunta. 

(7) L'art. 1 legge regionale  Sicilia  del  21  luglio  2021,  n.  17
    rubricato «Termine per la presentazione delle istanze di  proroga
    delle concessioni demaniali marittime»  risulta,  all'attualita',
    del seguente  tenore:  «1.  Atteso  il  protrarsi  dell'emergenza
    epidemiologica da Covid-19, i soggetti pubblici e privati che non
    abbiano  presentato  richiesta  di  proroga   delle   concessioni
    demaniali  marittime  entro  il  termine  di  cui  al   comma   1
    dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n.  24  e
    successive modificazioni possono presentare la stessa entro il 30
    aprile 2023». 

(8) Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale  Sicilia
    14  dicembre  2019,  n.  24  «Estensione  della  validita'  delle
    concessioni  demaniali  marittime»:  «1.  In   conformita'   alle
    previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo  1  della  legge  30
    dicembre 2018, n. 145, la validita' delle  concessioni  demaniali
    marittime in essere al 31 dicembre 2018 e' estesa fino alla  data
    del 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, da presentarsi
    al dipartimento regionale  dell'ambiente  entro  il  28  febbraio
    2021.  Atteso  il  protrarsi  dell'emergenza  epidemiologica   da
    Covid-19, dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
    ai soggetti, pubblici  e  privati,  che  non  abbiano  presentato
    richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime  entro
    il termine di cui al  presente  articolo,  e'  data  facolta'  di
    provvedervi entro il 30 aprile 2021. 2. Le disposizioni di cui al
    comma  1  si  applicano  anche  alle  concessioni   rinnovate   o
    rilasciate successivamente al 31 dicembre 2018 per  le  quali  il
    rilascio e' avvenuto in ossequio agli obblighi di pubblicita'  di
    cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge  regionale  16  aprile
    2003, n. 4. (omissis)...». 

(9) L'indirizzo e' recepito dalla giurisprudenza successiva:  vedasi,
    da ultimo, Cons. di Stato 2192 del 1° marzo 2023. 

(10) cfr., in termini, fra  le  tante,  Cons.  Stato,  Sez.  VII,  21
     febbraio 2023, n. 1780; 6 luglio 2022,  n.  5625;  15  settembre
     2022, n. 810. 

(11) Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389;  Cons  Stato  Sez.  VI,  18
     novembre 2019 n. 7874; 23 maggio 2006, n. 3072; Corte giust. UE,
     22 giugno 1989, in  C-  103/88,  F.C.,  e  24  maggio  2012,  in
     C-97/11, Amia. 

(12) In punto di ammissibilita' della violazione Corte costituzionale
     sent. n. 75 del 18 aprile 2023. 

(13) Cfr. ex multis, Corte costituzionale, sentenze n. 87  del  2012,
     n. 421 del 1991, n. 46 del 1993, n. 81 del 1992 

(14) Cfr. ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2017. 

(15) Ai sensi  dell'articolo  142,  «Aree  tutelate  per  legge»  del
     decreto legislativo n. 42/2004: «1. Sono comunque  di  interesse
     paesaggistico e sono  sottoposti  alle  disposizioni  di  questo
     Titolo:  ...omissis  f)  i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o
     regionali,  nonche'  i  territori  di  protezione  esterna   dei
     parchi.». 

(16) Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 15 aprile 2019 - enfasi
     aggiunta. 

(17) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2013. 

(18) Cfr. Corte costituzionale n. 199 del 2014; nello  stesso  senso,
     Corte costituzionale n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67  del  2010,
     n. 104 del 2008, n. 378 del 2007. 

(19) La disposizione, recante «Norme in materia di stabilizzazione  e
     fuoriuscita personale ASU», dispone che: «1. A  decorrere  dalla
     data di entrata in vigore della presente  legge,  ai  lavoratori
     inseriti nell'elenco di cui  all'articolo  30,  comma  1,  della
     legge  regionale  28  gennaio  2014  n.  5,  si   applicano   le
     disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'articolo 1  della
     legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. I soggetti di cui al comma 1,
     possono essere stabilizzati  dagli  enti  utilizzatori  a  tempo
     indeterminato anche con contratti di lavoro  a  tempo  parziale,
     secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla  legge  e
     dal Contratto collettivo nazionale del  lavoro  di  riferimento.
     Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
     presente   legge   il   dipartimento   regionale   del    lavoro
     dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e  delle  attivita'
     formative provvede all'assegnazione dei soggetti di cui al comma
     1  che  svolgono  attivita'  socialmente  utili  in  virtu'   di
     protocolli o convenzioni. 3. I soggetti inseriti nell'elenco  di
     cui  al  comma   1   possono   optare,   in   alternativa   alla
     partecipazione alle attivita' socialmente utili per il  triennio
     2021-2023,  per  la  fuoriuscita  definitiva   dal   bacino   di
     appartenenza a  fronte  della  corresponsione  di  un'indennita'
     onnicomprensiva   d'importo   corrispondente   a   cinque   anni
     dell'assegno di utilizzazione in ASU. La suddetta indennita'  e'
     erogata per un periodo non  superiore  agli  anni  necessari  al
     raggiungimento dei requisiti di pensionabilita' e per un massimo
     di cinque anni, ed e'  corrisposta  in  rate  annuali.  Ai  fini
     dell'applicazione del  presente  comma,  entro  sessanta  giorni
     dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
     dipartimento     regionale     del     lavoro,     dell'impiego,
     dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle  attivita'  formative
     provvede ad effettuare una ricognizione del  personale  presente
     nell'elenco  di  cui  all'articolo  30,  comma  1,  della  legge
     regionale n. 5/2014. 4. I soggetti che  abbiano  optato  per  la
     fuoriuscita dall'elenco di cui all'articolo 30, comma  1,  della
     legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2  dell'articolo  4
     della legge regionale 29  dicembre  2016,  n.  27  e  successive
     modificazioni, che non abbiano percepito  l'indennita'  all'uopo
     prevista, possono a domanda, entro sessanta giorni dalla data di
     entrata in vigore della presente  legge,  richiedere  di  essere
     riammessi nel citato elenco di cui  all'articolo  30,  comma  1,
     della legge regionale n. 5/2014. 5. Il termine di cui al comma 2
     dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019,  n.  17,
     come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regione;
     le 12 maggio 2020, n. 9, e' prorogato al 31 ottobre 2021.6.  Per
     le assunzioni di cui al presente  articolo,  a  decorrere  dalla
     data di assunzione, e' riconosciuto su base annua un  contributo
     per  ciascun  soggetto  stabilizzato,  parametrato   all'importo
     dell'assegno di utilizzazione in ASU corrisposto  alla  data  di
     assunzione,  maggiorato  per  tenere  conto  del  maggior  costo
     sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a
     tempo parziale, entro il  limite  dell'autorizzazione  di  spesa
     prevista dal comma 7. 7. Per le finalita'  di  cui  al  presente
     articolo e' autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro  per
     l'esercizio finanziario 2021 e la spesa annua  di  54.159.248,56
     per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20,
     Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l'eventuale
     prosecuzione delle  attivita'  socialmente  utili  dei  medesimi
     soggetti  di  cui  al  comma  1,  disposta  nel  rispetto  della
     normativa vigente, nonche' di quelle occorrenti per le finalita'
     di cui al comma 10,  da  iscrivere  in  un  apposito  Fondo  del
     dipartimento del  bilancio  e  tesoro.  Agli  oneri  di  cui  al
     presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per
     ciascun  anno  del  biennio  2021-2023  si   provvede   mediante
     riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo  6  della  legge
     regionale n. 5/2014 e  successive  modificazioni  (Missione  18,
     Programma  1,  capitolo  191301).  A  decorrere   dall'esercizio
     finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1  dell'articolo
     38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e  successive
     modificazioni. 8. Per l'anno 2021, la quota parte del contributo
     di cui al comma 6 parametrato all'assegno  di  utilizzazione  in
     ASU e' assicurata a valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui
     all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019,
     n. 1. 9. Con decreto del ragioniere generale,  su  proposta  del
     dipartimento     regionale     del     lavoro,     dell'impiego,
     dell'orientamento, dei  servizi  e  delle  attivita'  formative,
     previa  delibera  della  giunta  regionale,  sono   operate   le
     conseguenti variazioni di bilancio. 10. Al fine di  favorire  la
     piena efficacia dell'impianto regolatorio di cui al comma 1,  e'
     altresi' incentivata la  fuoriuscita  dei  soggetti  attualmente
     impegnati in attivita' socialmente utili che  hanno  maturato  i
     requisiti minimi  previsti  dalla  normativa  nazionale  per  il
     pensionamento. Per tale finalita', il dipartimento regionale del
     lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle
     attivita' formative e' autorizzato ad  erogare,  a  domanda,  la
     differenza ira quanto erogato  dall'INPS  a  titolo  di  assegno
     sociale e quanto previsto dall'assegno di  sussidio  per  A.S.U.
     sino  alla  maturazione  dei  requisiti  minimi  previsti  dalla
     normativa vigente per l'accesso al  trattamento  di  quiescenza.
     11. Gli enti che abbiano gia' provveduto alla trasformazione dei
     contratti dei soggetti gia' impegnati in  attivita'  socialmente
     utili   sono   autorizzati   ad   avviare   le   procedure    di
     stabilizzazione». 

(20) Nello specifico, la  disposizione  era  finalizzata  a  favorire
     l'assunzione a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori
     di cui agli articoli 2, comma  1,  del  decreto  legislativo  28
     febbraio 2000, n. 81 (cio' e' a dire: i  soggetti  impegnati  in
     progetti di lavori socialmente utili) e 3, comma 1, del  decreto
     legislativo 7 agosto 1997,  n.  280  (i  soggetti  impegnati  in
     lavori di pubblica utilita'). 

(21) Cosi', testualmente, al punto 70 del ricorso del Presidente  del
     Consiglio dei ministri n. 33/2021 dinanzi a codesta Corte. 

(22) Esemplificativamente, le spese per il personale alle  dipendenze
     del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e
     del Comando del Corpo forestale; i contributi alle  imprese  per
     le  nuove  assunzioni   a   tempo   indeterminato   e   per   la
     trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti  a
     tempo indeterminato nel  corso  dell'anno  2023;  l'abbattimento
     degli interessi passivi dei finanziamenti delle aziende agricole
     di produzione e trasformazione. 

(23) La delibera CIPESS con i relativi  allegati,  verra'  depositata
     unitamente al presente ricorso. 

(24) La  disposizione  di  cui  al  quarto  comma   dell'articolo   1
     ridetermina la dotazione del fondo per investimenti  dei  comuni
     previsto dalla legge regionale n. 5 del 2014, articolo 6,  comma
     5, in 115 milioni di euro per l'anno 2023,  in  120  milioni  di
     euro per l'anno 2024 ed in 125 milioni di euro per l'anno  2025,
     indicandone, come visto, la relativa copertura  a  valere  sulle
     risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021- 2027  (Missione  18,
     programma  1).  Al  riguardo,  nel  prospetto  allegato  di  cui
     all'articolo 119 della legge regionale in oggetto -  che  indica
     gli effetti della manovra finanziaria regionale per il  triennio
     2023-2025 -, vengono quantificate minori spese per  110  milioni
     di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e  2024  considerate  a
     copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  legge  in  esame,  di
     prevalente  natura  corrente.  Nello  specifico,   la   Regione,
     rispetto alla precedente dotazione del Fondo, pari a 110 milioni
     di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2023   e   2024,   procede
     all'azzeramento dello stanziamento di bilancio in quanto prevede
     che alla relativa copertura si provveda a valere  sulle  risorse
     del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (Missione 18,  programma
     1) e non piu' con le risorse regionali, con cio'  facendo  venir
     meno peraltro il requisito di aggiuntivita' delle  risorse  FSC.
     Peraltro, la disposizione distrae  risorse  regionali  destinate
     agli investimenti dei comuni  per  dare  copertura  a  spese  di
     natura  corrente.   Cio'   non   e'   coerente   con   l'Accordo
     Stato-Regione Siciliana del 14 gennaio 2021,  il  quale  prevede
     l'obbligo per  la  Regione  di  adottare  specifici  impegni  di
     contenimento  e  di  riqualificazione  della   spesa   regionale
     mediante la riduzione strutturale della spesa corrente. 

(25) L'articolo 1, comma 5 dispone che il contributo sulle  spese  in
     conto capitale, di cui al comma l dell'articolo  7  della  legge
     regionale  n.  5/2014  per  garantire  il  funzionamento   delle
     province,  e'  finanziato  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
     sviluppo e coesione 2021-2027 ed e' determinato in 50 milioni di
     euro per l'anno 2023, in 55 milioni di euro per l'anno 2024 e in
     60 milioni di euro per l'anno 2025 (Missione 18,  programma  1),
     di cui 5.000 migliaia di euro per ciascun anno da  destinare  ai
     liberi Consorzi comunali che alta  data  del  30  dicembre  2021
     risultano in dissesto  finanziario.  Anche  in  questo  caso  la
     disposizione e' evidentemente priva di copertura finanziaria  in
     quanto stabilisce la spesa  e  assegna  risorse,  prevedendo  la
     copertura finanziaria su risorse nazionali (FSC 2021-2027)  allo
     stato stanziate  su  capitolo  del  bilancio  dello  Stato,  non
     programmate,  ne'  tantomeno  assegnate   alle   amministrazioni
     titolari del Piani di sviluppo e coesione (PSC). 

(26) Le disposizioni prevedono, rispettivamente: «7. In sede di prima
     approvazione, il Piano sviluppo e coesione di  cui  al  comma  1
     puo'  contenere:  a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione
     esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati
     sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data  del  31
     dicembre 2019, nel  sistema  di  monitoraggio  unitario  di  cui
     all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
     b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui
     alla lettera a), siano  valutati  favorevolmente  da  parte  del
     Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza  del
     Consiglio  dei  ministri  e   dell'Agenzia   per   la   coesione
     territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle  risorse
     di cui al comma 1, in ragione della coerenza con  le  "missioni"
     della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del
     Documento di  economia  e  finanza  2019  e  con  gli  obiettivi
     strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei,
     fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
     vincolanti entro il 31 dicembre 2022. 7-bis.  Con  delibera  del
     Comitato interministeriale per la programmazione economica e  lo
     sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il  30  novembre
     2022, su  proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
     territoriale , di concerto con il Ministro dell'economia e delle
     finanze, a seguito di una ricognizione operata dal  Dipartimento
     per le  politiche  di  coesione  e  l'Agenzia  per  la  coesione
     territoriale, anche avvalendosi dei  sistemi  informativi  della
     Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi
     infrastrutturali, privi  al  30  giugno  2022  dell'obbligazione
     giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del
     Comitato interministeriale per la programmazione economica e  lo
     sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 26/2018 del 28  febbraio  2018,
     aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni  di
     euro, in relazione ai quali il CIPESS  individua  gli  obiettivi
     iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di
     conseguimento,  determinati  in  relazione   al   cronoprogramma
     finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi
     nei termini indicati o la mancata alimentazione dei  sistemi  di
     monitoraggio determina il definanziamento degli  interventi.  Il
     definanziamento non e' disposto ove siano comunque  intervenute,
     entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti.
     A  tale  specifico   fine,   si   intendono   per   obbligazioni
     giuridicamente vincolanti, quelle derivanti  dalla  stipulazione
     del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma  8,  del  decreto
     legislativo n. 50 del 2016 avente ad  oggetto  i  lavori,  o  la
     progettazione definitiva unitamente all'esecuzione  dei  lavori,
     ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31  maggio
     2021, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
     luglio 2021, n. 108.  Per  gli  interventi  infrastrutturali  di
     valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i  quali
     il  cronoprogramma  procedurale  prevede  il  ricorso   a   piu'
     procedure di affidamento dei  lavori,  i  termini  previsti  per
     l'adozione  di   obbligazioni   giuridicamente   vincolanti   si
     intendono rispettati al momento della stipulazione di  contratti
     per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo
     dell'intero intervento». 

(27) La disposizione prevede: «1.  A  parziale  reintegrazione  delle
     riduzioni operate con l'articolo 42, comma 2,  lettera  a),  del
     decreto-legge  1°   marzo   2022,   n.   17,   convertito,   con
     modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  2022,   n.   34,   gli
     stanziamenti, di competenza e di cassa,  delle  Missioni  e  dei
     Programmi  di  cui  all'allegato  3  al  presente  decreto  sono
     incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato.  Ai
     relativi oneri, pari a 3.741 milioni di euro  per  l'anno  2022,
     1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per
     l'anno 2024, 1500 milioni di euro per l'anno 2025,  si  provvede
     ai sensi del comma 4. 1-bis. Al fine di finanziare interventi di
     cooperazione  multilaterale  o  bilaterale   nell'ambito   delle
     attivita' di cui  all'articolo  23  del  decreto  legislativo  9
     giugno 2020, n. 47, e' autorizzata la spesa di  29.805.256  euro
     per l'anno 2022. Agli  oneri  derivanti  dal  primo  periodo  si
     provvede  mediante  corrispondente  versamento  all'entrata  del
     bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel  conto  corrente
     di tesoreria n. 29814, intestato alla societa' Cassa depositi  e
     prestiti  -  Gestione  separata,  relativo  al  Fondo   per   la
     cooperazione  bilaterale,  di  cui  alla  convenzione   per   la
     gestione, erogazione e monitoraggio  delle  risorse  finanziarie
     del  Ministero  della  transizione  ecologica   destinate   alla
     cooperazione internazionale, sottoscritta con la societa'  Cassa
     depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021, in  esecuzione  del
     decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della  tutela
     del territorio e del mare n. 0005041/SVI  del  27  maggio  2016,
     modificato con decreto direttoriale del  medesimo  Ministero  n.
     0007026/SVI del 15 luglio 2016. 2. Il Fondo di cui  all'articolo
     1,  comma  200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'
     incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai  relativi
     oneri si provvede ai sensi del comma 4. 3. Gli interessi passivi
     sui titoli del  debito  pubblico  derivanti  dagli  effetti  del
     ricorso all'indebitamento di cui al comma 4,  lettera  i),  sono
     valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126  milioni  di
     euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno  2024,  313
     milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per  l'anno
     2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni  di  euro
     per l'anno 2028, 450  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  478
     milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per  l'anno
     2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che
     aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in  termini
     di indebitamento netto, a 39 milioni di euro  per  l'anno  2022,
     163 milioni di euro per l'anno 2023, 266  milioni  di  euro  per
     l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di
     euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno  2027,  454
     milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per  l'anno
     2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni  di  euro
     per l'anno  2031  e  552  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
     dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma
     4. 4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4,  5,  14,  18,
     19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41,  42,  43,
     44, 45,47, 49, 51, 56  e  dai  commi  1,  2  e  3  del  presente
     articolo, determinati in 16.702.778.500 euro  per  l'anno  2022,
     5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro
     per l'anno 2024,  5.132,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,
     1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per
     l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di
     euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno  2030,  502
     milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per  l'anno
     2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033  e  522  milioni  di
     euro annui a decorrere dall'anno 2034, che  aumentano,  ai  fini
     della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
     netto, a 5.504,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  4.019,8
     milioni di euro per l'anno 2024, [5.163,3 milioni  di  euro  per
     l'anno 2025] 1.908,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  427
     milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per  l'anno
     2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni  di  euro
     per l'anno 2030, 528  milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  552
     milioni di euro per l'anno  2032,  555,1  milioni  di  euro  per
     l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
     2034, si provvede: a) quanto a 500 milioni di  euro  per  l'anno
     2022,    mediante    utilizzo    delle    risorse     rivenienti
     dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma
     5; b) quanto a 242,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  5,4
     milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno
     2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
     strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma
     5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con
     modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a
     6.508 milioni di euro per l'anno 2022,  mediante  corrispondente
     utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo  55;  d)
     quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022,  15,1  milioni  di
     euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027,  5,1
     milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031  e  4,3
     milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano,  in  termini  di
     fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni  di  euro  per
     l'anno 2022 e 17,198 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  0,198
     milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998
     milioni di euro per l'anno  2027,  5,298  milioni  di  euro  per
     ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro  per
     l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
     2033, mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate
     derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto  a  1,9  milioni  di
     euro per l'anno 2023,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
     minori spese derivanti  dall'articolo  14;  f)  quanto  a  1.000
     milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000
     milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante   corrispondente
     riduzione  del  Fondo   per   lo   sviluppo   e   la   coesione,
     programmazione 2014- 2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
     legge 27 dicembre 2013, n. 147; g) quanto  a  1.500  milioni  di
     euro per l'anno  2026,  mediante  corrispondente  riduzione  del
     Fondo per lo sviluppo e la coesione,  programmazione  2021-2027,
     di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre  2020,
     n. 178; h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
     corrispondente riduzione del Fondo per  la  compensazione  degli
     effetti  finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente
     conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di
     cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7  ottobre  2008,
     n. 154, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  dicembre
     2008,  n.  189;  i)  mediante   il   ricorso   all'indebitamento
     autorizzato  dalla  Camera  dei  deputati  e  dal  Senato  della
     Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di  approvazione
     della relazione presentata al Parlamento ai sensi  dell'articolo
     6 della legge 24  dicembre  2012,  n.  243.  4-bis.  Agli  oneri
     derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e  1-quater,  pari  a
     3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  mediante
     corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e  di
     cassa, delle missioni e  dei  programmi  indicati  nell'allegato
     3-bis  annesso  al  presente  decreto,  per  gli   importi   ivi
     specificati. 5. L'allegato 1 alla legge  30  dicembre  2021,  n.
     234, e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente  decreto.
     6. Ai fini dell'immediata attuazione delle  disposizioni  recate
     dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle  finanze
     e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  le  occorrenti
     variazioni di  bilancio.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
     finanze,  ove  necessario,   puo'   disporre   il   ricorso   ad
     anticipazioni  di  tesoreria,   la   cui   regolarizzazione   e'
     effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
     capitoli di spesa». 

(28) «Art. 4. - 1. Il Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
     all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume  la
     denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito
     denominato: "Fondo". Il  Fondo  e'  finalizzato  a  dare  unita'
     programmatica  e  finanziaria   all'insieme   degli   interventi
     aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale,  che  sono  rivolti  al
     riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del  Paese.
     2.  Il  Fondo  ha  carattere   pluriennale   in   coerenza   con
     l'articolazione  temporale  della   programmazione   dei   Fondi
     strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta'  e  la
     complementarieta' delle procedure di attivazione delle  relative
     risorse con quelle previste per i fondi strutturali  dell'Unione
     europea. 3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
     speciali dello Stato  e  l'erogazione  di  contributi  speciali,
     secondo   le   modalita'   stabilite   dal   presente   decreto.
     L'intervento  del  Fondo  e'  finalizzato  al  finanziamento  di
     progetti strategici, sia di carattere  infrastrutturale  sia  di
     carattere immateriale, di rilievo  nazionale,  interregionale  e
     regionale, aventi natura di grandi progetti  o  di  investimenti
     articolati in  singoli  interventi  di  consistenza  progettuale
     ovvero  realizzativa  tra  loro  funzionalmente   connessi,   in
     relazione a obiettivi e risultati quantificabili  e  misurabili,
     anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione
     degli interventi  finanziati  a  carico  del  Fondo  di  cui  al
     presente   articolo   e'   realizzata   tenendo   conto    della
     programmazione degli interventi di carattere ordinario». 

(29) «2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
     all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,
     sono assegnate dal CIPE con  indicazione  delle  relative  quote
     annuali.  Alle  risorse  del  Fondo  trasferite  sui  pertinenti
     capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10,
     comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,
     con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». 

(30) «1. Al  fine  di  migliorare  il  coordinamento  unitario  e  la
     qualita' degli investimenti finanziati con le risorse  nazionali
     destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione
     2000/2006, 2007/2013 e  2014/2020,  nonche'  di  accelerarne  la
     spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione  o  citta'
     metropolitana titolare di risorse a  valere  sul  Fondo  per  lo
     sviluppo  e  coesione  di  cui  all'articolo  4,   del   decreto
     legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  in  sostituzione  della
     pluralita'  degli  attuali  documenti  programmatori  variamente
     denominati  e  tenendo  conto  degli  interventi  ivi   inclusi,
     l'Agenzia per  la  coesione  territoriale  procede,  sentite  le
     amministrazioni interessate, ad una  riclassificazione  di  tali
     strumenti al fine di sottoporre all'approvazione  del  CIPE,  su
     proposta del Ministro per il sud, e  la  coesione  territoriale,
     entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
     decreto, un  unico  Piano  operativo  per  ogni  amministrazione
     denominato «Piano sviluppo e coesione», con  modalita'  unitarie
     di  gestione  e  monitoraggio.  2.  Al  fine  di  rafforzare  il
     carattere unitario delle politiche di coesione e della  relativa
     programmazione e di valorizzarne la simmetria  con  i  Programmi
     operativi  europei,  ciascun  Piano  e'  articolato   per   aree
     tematiche, in analogia agli obiettivi tematici  dell'Accordo  di
     Partenariato,  con  conseguente  trasferimento  delle   funzioni
     attribuite ai rispettivi strumenti di governante, istituiti  con
     delibere  del  CIPE  o  comunque  previsti  dai   documenti   di
     programmazione  oggetto  di   riclassificazione,   ad   appositi
     Comitati  di  sorveglianza,  costituiti  dalle   amministrazioni
     titolari   dei   Piani   operativi,   ai    quali    partecipano
     rappresentanti del Dipartimento per le  politiche  di  coesione,
     dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento  per
     la programmazione e il coordinamento della politica economica  e
     rappresentanti,  per  i  Piani  di  competenza  regionale,   dei
     Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i  Piani  di
     competenza ministeriale, rappresentanti delle  regioni,  nonche'
     del partenariato economico e sociale, relativamente agli  ambiti
     di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. Per la  partecipazione
     ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza,
     compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
     2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e
     coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee
     guida definite dall'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  a
     criteri di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando  i
     controlli di regolarita' amministrativo contabile degli atti  di
     spesa previsti dalla legislazione  vigente.  3.  I  Comitati  di
     sorveglianza di cui al comma 2,  ferme  restando  le  competenze
     specifiche  normativamente   attribuite   alle   amministrazioni
     centrali, regionali e alle Agenzie nazionali:  a)  approvano  la
     metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
     b) approvano le relazioni di attuazione [annuali] e  finali;  c)
     esaminano eventuali proposte di modifiche  al  Piano  operativo,
     ovvero esprimono il parere ai fini  della  sottoposizione  delle
     modifiche stesse al CIPE; d) esaminano ogni aspetto  che  incida
     sui  risultati,  comprese  le  verifiche   sull'attuazione;   e)
     esaminano i  risultati  delle  valutazioni.  4.  I  Comitati  di
     sorveglianza dei programmi  attuativi  regionali  FSC  2007-2013
     gia' istituiti integrano la propria  composizione  e  disciplina
     secondo quanto previsto dai commi 2 e 3. 5.  Le  amministrazioni
     titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi
     sul  proprio  sistema  gestionale  e  rendono  disponibili,  con
     periodicita' bimestrale,  i  dati  di  avanzamento  finanziario,
     fisico e procedurale alla  Banca  dati  unitaria  del  Ministero
     dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria
     generale dello Stato secondo le  disposizioni  dell'articolo  1,
     comma 703, lettera 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli
     interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati
     con il Codice unico di progetto (CUP).  6.  Fatto  salvo  quanto
     previsto dal comma 7, restano in ogni caso  fermi  le  dotazioni
     finanziarie  degli  strumenti  di  programmazione   oggetto   di
     riclassificazione, come determinate  alla  data  di  entrata  in
     vigore del presente decreto, gli  interventi  individuati  e  il
     relativo finanziamento, la titolarita'  dei  programmi  o  delle
     assegnazioni deliberate dal CIPE e  i  soggetti  attuatori,  ove
     individuati anche nei documenti attuativi. 7. In sede  di  prima
     approvazione, il Piano sviluppo e coesione di  cui  al  comma  I
     puo'  contenere:  a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione
     esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati
     sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data  del  31
     dicembre 2019, nel  sistema  di  monitoraggio  unitario  di  cui
     all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
     b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui
     alla lettera a), siano  valutati  favorevolmente  da  parte  del
     Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza  del
     Consiglio  dei  ministri  e   dell'Agenzia   per   la   coesione
     territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle  risorse
     di cui al comma 1, in ragione della coerenza con  le  "missioni"
     della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del
     Documento di  economia  e  finanza  2019  e  con  gli  obiettivi
     strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei,
     fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
     vincolanti entro il 31 dicembre 2022. 7-bis.  Con  delibera  del
     Comitato interministeriale per la programmazione economica e  lo
     sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il  30  novembre
     2022, su  proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
     territoriale , di concerto con il Ministro dell'economia e delle
     finanze, a seguito di una ricognizione operata dal  Dipartimento
     per le  politiche  di  coesione  e  l'Agenzia  per  la  coesione
     territoriale, anche avvalendosi dei  sistemi  informativi  della
     Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi
     infrastrutturali, privi  al  30  giugno  2022  dell'obbligazione
     giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del
     Comitato interministeriale per la programmazione economica e  lo
     sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 26/2018 del 28  febbraio  2018,
     aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni  di
     euro, in relazione ai quali il CIPESS  individua  gli  obiettivi
     iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di
     conseguimento,  determinati  in  relazione   al   cronoprogramma
     finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi
     nei termini indicati o la mancata alimentazione dei  sistemi  di
     monitoraggio determina il definanziamento degli  interventi.  Il
     definanziamento non e' disposto ove siano comunque  intervenute,
     entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti.
     A  tale  specifico   fine,   si   intendono   per   obbligazioni
     giuridicamente vincolanti, quelle derivanti  dalla  stipulazione
     del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma  8,  del  decreto
     legislativo n. 50 del 2016 avente ad  oggetto  i  lavori,  o  la
     progettazione definitiva unitamente all'esecuzione  dei  lavori,
     ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31  maggio
     2021, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
     luglio 2021, n. 108.  Per  gli  interventi  infrastrutturali  di
     valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i  quali
     il  cronoprogramma  procedurale  prevede  il  ricorso   a   piu'
     procedure di affidamento dei  lavori,  i  termini  previsti  per
     l'adozione  di   obbligazioni   giuridicamente   vincolanti   si
     intendono rispettati al momento della stipulazione di  contratti
     per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo
     dell'intero intervento. 7-ter. Con la medesima delibera  di  cui
     al  comma  7-bis  sono  altresi'  individuati  i  cronoprogrammi
     procedurali    e    finanziari    relativi    agli    interventi
     infrastrutturali  ricompresi  nei  contratti  istituzionali   di
     sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
     2011,  n.  88,  e  a  quelli   sottoposti   a   commissariamento
     governativo, per i quali non si applica il  termine  di  cui  al
     comma 7, lettera b). 7-quater. Gli interventi diversi da  quelli
     di cui ai commi 7-bis e  7-ter  che  non  generano  obbligazioni
     giuridicamente vincolanti entro il termine di cui  al  comma  7,
     lettera b), sono definanziati. 8. L'Amministrazione titolare del
     Piano operativo oggetto  della  riclassificazione,  prevista  al
     comma 1, resta responsabile della. selezione  degli  interventi,
     in sostituzione di quelli che risultavano gia'  finanziati  alla
     data di entrata in vigore del presente decreto, della  vigilanza
     sulla attuazione dei  singoli  interventi,  dell'utilizzo  delle
     risorse  per  fare  fronte  a  varianti  dell'intervento,  della
     presentazione degli stati di avanzamento nonche' delle richieste
     di  erogazione  delle  risorse  ai  beneficiari.  9.   Per   gli
     interventi di cui al comma  7,  lettera  b),  il  CIPE,  con  la
     medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione,
     stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la  spesa,
     le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione
     da  parte  del  Dipartimento  per  le  politiche  di   coesione,
     dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura  per
     la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo
     1, comma 162, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145.  10.  Le
     risorse di cui al comma  1,  eventualmente  non  rientranti  nel
     Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con  delibera  del
     CIPE  su  proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
     territoriale, al fine di  contribuire  al  finanziamento  di  un
     Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni"  di  cui
     al comma 7, lettera b). 10-bis. Le risorse di cui  al  comma  10
     possono finanziare: a) i contratti istituzionali di sviluppo, di
     cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,
     n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
     n. 123; b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali.
     11.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il  vincolo  di  destinazione
     territoriale di cui all'articolo 1,  comma  6,  della  legge  27
     dicembre 2013, n. 147. Restano,  altresi',  ferme  le  norme  di
     legge relative alle  risorse  di  cui  al  comma  1,  in  quanto
     compatibili. 11-bis. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione
     degli interventi finanziati con le  risorse  del  Fondo  per  lo
     sviluppo e la coesione, anche sulla base di  atti  di  indirizzo
     della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le
     politiche di coesione, l'Agenzia per  la  coesione  territoriale
     promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
     azioni  di  accompagnamento  alle  amministrazioni  responsabili
     della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con  le
     medesime amministrazioni. 12. In relazione  alle  nuove  risorse
     del Fondo  sviluppo  e  coesione  attribuite  con  la  legge  30
     dicembre 2018, n. 145 e non  ancora  programmate  alla  data  di
     entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le   proposte   di
     assegnazione  di  risorse  da  sottoporre   al   CIPE   per   il
     finanziamento  di  interventi  infrastrutturali  devono   essere
     corredate  della  positiva  valutazione  tecnica  da  parte  del
     Dipartimento per le  politiche  di  coesione.  Salvo  diversa  e
     motivata previsione nella delibera  di  assegnazione  del  CIPE,
     tali assegnazioni decadono ove non diano  luogo  a  obbligazioni
     giuridicamente vincolanti entro  tre  anni  dalla  pubblicazione
     nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana   della
     medesima  delibera.  Le  relative  risorse  non  possono  essere
     riassegnate  alla  medesima  Amministrazione.  13.  Al  fine  di
     supportare  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   2   nella
     progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali  le
     risorse destinate alla progettazione di  cui  al  comma  10-bis,
     lettera b), finanziano i costi della progettazione  tecnica  dei
     progetti  infrastrutturali  che  abbiano  avuto  la  valutazione
     positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza  del
     Consiglio dei ministri, sulla  base  dell'effettiva  rispondenza
     alle priorita' di  sviluppo  e  ai  fabbisogni  del  territorio,
     dell'eventuale    necessita'    di    fronteggiare    situazioni
     emergenziali,  da  sostenere  da  parte  delle   amministrazioni
     titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso
     il ricorso alla  Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed
     edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,  della  legge
     30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia  completata
     positivamente    la     progettazione     esecutiva     accedono
     prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno  disponibili
     per la realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e coesione
     assegnate alle finalita' specifiche di cui al presente comma non
     si applica  il  vincolo  di  destinazione  territoriale  di  cui
     all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147.
     14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione
     di cui al comma I si applicano i principi gia'  vigenti  per  la
     programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del Ministro  per
     il sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro  per
     gli affari regionali  e  le  autonomie,  previa  intesa  con  la
     Conferenza  Stato-Regioni,  adotta  una  apposita  delibera  per
     assicurare la fase transitoria della  disciplina  dei  cicli  di
     programmazione  2000-2006  e  2007-  2013  e  per  coordinare  e
     armonizzare  le  regole  vigenti  in  un  quadro   ordinamentale
     unitario. Nelle more  dell'approvazione  dei  singoli  Piani  di
     sviluppo e coesione, si applicano le  regole  di  programmazione
     vigenti. 15. Il Ministro per il sud e la  coesione  territoriale
     presenta al CIPE: a)  entro  il  31  marzo  2020  una  relazione
     sull'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo;  b)
     entro il 31 marzo di ogni anno, a partire  dall'anno  2020,  una
     relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di  cui  al
     comma 1 riferita all'anno precedente». 

(31) Si tratta del gia'  menzionato  articolo  44,  comma  7-bis  del
     decreto-legge n. 34/2019. 

(32) Cfr. articolo 53, primo comma, decreto-legge 24  febbraio  2023,
     n. 13. 

(33) La norma prevede «7-ter. Con la  medesima  delibera  di  cui  al
     comma  7-bis  sono   altresi'   individuati   i   cronoprogrammi
     procedurali    e    finanziari    relativi    agli    interventi
     infrastrutturali  ricompresi  nei  contratti  istituzionali   di
     sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
     2011,  n.  88,  e  a  quelli   sottoposti   a   commissariamento
     governativo, per i quali non si applica il  termine  di  cui  al
     comma 7, lettera b)». 

(34) La norma dispone: «7-quater. Gli interventi diversi da quelli di
     cui ai  commi  7-bis  e  7-ter  che  non  generano  obbligazioni
     giuridicamente vincolanti entro il termine di cui  al  comma  7,
     lettera b), sono definanziati». 

(35) La norma prevede: «Art. 53 Disposizioni in materia di interventi
     infrastrutturali a valere  sulle  risorse  FSC  1.  Al  fine  di
     assicurare il completamento degli  interventi  infrastrutturali,
     con  un  maggiore  livello  di  avanzamento,   definanziati   in
     applicazione dell'articolo 44, comma 7-quater, del decreto-legge
     30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla  legge
     28 giugno 2019, n. 58,  il  Dipartimento  per  le  politiche  di
     coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
     del presente decreto, sulla base dei dati  informativi  presenti
     nel sistema di monitoraggio  unitario  di  cui  all'articolo  1,
     comma 245,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e  delle
     informazioni fornite dalle amministrazioni titolari dei Piani di
     sviluppo   e   coesione   in   cui   sono   inseriti,   provvede
     all'individuazione degli interventi in relazione ai quali,  alla
     data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o avvisi
     per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento  congiunto
     della progettazione e dell'esecuzione  dei  lavori  nonche',  in
     caso di contratti senza pubblicazione  di  bandi  o  di  avvisi,
     siano stati inviati gli  inviti  a  presentare  le  offerte  per
     l'affidamento dei  lavori  ovvero  per  l'affidamento  congiunto
     della  progettazione  e  dell'esecuzione  dei  lavori.  2.   Con
     delibera del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
     economica  e  lo  sviluppo  sostenibile,  adottata  sulla   base
     dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del  comma  1,  si  provvede
     all'assegnazione delle risorse necessarie  al  completamento  di
     detti interventi a valere sulle risorse  disponibili  del  Fondo
     sviluppo e coesione del ciclo di  programmazione  2021-2027,  di
     cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,  n.
     178, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio». 

(36) Cfr. Corte costituzionale, sentenze  n.  70/12,  n.  115/12,  n.
     106/11, n. 68/11, n. 114/10, n. 100/10, n. 213/08.